Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Con Delibera n. 77 del 16 febbraio 2022, l’ANAC ha fornito indicazioni sulla pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici. I soggetti aventi l’obbligo di utilizzo esclusivo della piattaforma pagoPA (Pago in Rete) assolvono all’obbligo di cui all’art. 36 del D. Leg. 33/2013 pubblicando sul proprio sito istituzionale, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione »